lunedì, giugno 24, 2019

Cassazione & Parolacce

by  Avv. Antonio Pascucci e Dott.ssa Sabrina Pisani per FronteVerso Network
sul Magazine ORA LEGALE, diritti & dintorni  https://www.oralegalenews.it/

“Questione di misura, più che confine e limite. Anche per la Corte di Cassazione. Parolacce e il turpiloquio fanno parte del linguaggio umano fin dall’antichità: si trovano testimonianze negli scritti in lingua latina, inglese dell’anno mille e in molte altre lingue, sia europee che non. Con il passare del tempo la loro accettazione sociale è aumentata fino all’utilizzo indiscriminato che negli ultimi anni caratterizza non solo le conversazioni private ma anche quelle di politici, giornalisti, personaggi pubblici, spesso nel talk show televisivi.
Sono state studiate e sdoganate anche dagli scienziati. Il primo studio scientifico sulle parolacce risale agli anni '50, quando un gruppo di naturalisti norvegesi trascorse alcuni mesi invernali nella regione artica sottoponendosi a una serie di esperimenti, che condussero alle seguenti conclusioni:  si ricorre all’uso delle parolacce sostanzialmente per due ragioni. La prima, positiva, per esprimere fratellanza e sentirsi parte integrante di un gruppo con il quale si condividono momenti di divertimento. L'altra serve a controllare lo stress o il dolore.
Per altri studiosi, come lo psicologo Richard Stephens, il linguaggio scurrile è un valido strumento di persuasione.
Non manca, di contro, chi è fortemente critico con l’utilizzo di tale linguaggio, definito  da autori, alcuni di chiara fama, il “linguaggio dell’inciviltà”, chiaro sintomo di un degrado culturale che interessa le persone di tutte le estrazioni sociali.
Umberto Eco, in una delle sue note rubriche intitolate “La bustina di Minerva”, pubblicata nel 2000 sulle pagine de L’Espresso, afferma: “Vedo nel nuovo romanzo di Kurt Vonnegut (Hocus pocus, Bompiani) che il protagonista decide di non usare parolacce. L'invito giunge opportuno in un momento in cui i giornali registrano, da parte degli uomini politici, insulti da carrettiere, e sui teleschermi si affacciano signori distinti che si appellano a vicenda con riferimenti espliciti a parti del corpo solitamente coperte da biancheria detta, appunto, intima”.
Alle parole del noto semiologo fanno eco altri autori o commentatori, che denunciano “l’allarme educazione”, ovvero la mancata percezione da parte di molti giovani, e non solo, dei valori della buona educazione, del rispetto reciproco e della proprietà del linguaggio.
Ma come la pensano sul punto i giudici, ovvero coloro che sono chiamati ad applicare, per decidere, le norme di civiltà che sono alla base di ogni ordinamento giuridico garantista e democratico?
Abbiamo esaminato tre precedenti della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, che hanno deciso su casi di utilizzo di un linguaggio scurrile nell’ambiente lavorativo, sia ad opera del datore di lavoro che da parte dei lavoratori.
Una prima sentenza, la meno recente, della Corte di Cassazione (n. 4067/2008) ha  ritenuto legittimo il licenziamento intimato al dirigente (che ricopre cariche gerarchiche nell’interesse e in rappresentanza del datore di lavoro) che abbia utilizzato un linguaggio volgare e scurrile nei confronti dei propri dipendenti. La Corte ha infatti osservato che l'utilizzo di espressioni scurrili e volgari ferisce "la dignità e l'amor proprio" del personale e che, in ogni ambiente di lavoro, a prescindere dalla formalità che si instaura tra dirigenti e dipendenti, occorre che tutti osservino un comportamento civile e rispettoso delle regole di correttezza, e ciò a tutela della personalità morale dei lavoratori.
La Corte di Cassazione ha applicato tali rigorosi principi anche nei casi in cui al linguaggio ineducato e scurrile fosse ricorso il lavoratore, e ciò anche al di fuori dell’orario lavorativo, come risulta dalle seguenti più recenti decisioni.
Con la sentenza n 3380/2017 la Corte ha affermato il seguenti principio:  È legittimo licenziare un proprio dipendente  che si contraddistingue per un linguaggio un linguaggio scurrile e caratterizzato dal frequente uso di parolacce.  Il caso è di grande interesse poiché l’uso del linguaggio scurrile non era avvenuto durante  l’orario lavorativo bensì nella pausa pranzo, circostanza che, però, non ha impedito alla Corte di considerare la condotta del lavoratore - che prima del licenziamento era stato ripetutamente invitato dal proprio datore a tenere un comportamento più consono all’ambiente di lavoro – a tal punto grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Infine, si segnala la sentenza n. 10280/2018, una delle tante recenti decisioni con le quali la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa dei lavoratori che postano o condividono sui social commenti denigratori nei confronti del datore di lavoro.
Con tali sentenze la Corte si adegua alle nuove tecnologie virtuali, ribadendo, però, la fermezza dei principi affermati nei precedenti su riportati - e in molti altri -  sul rispetto nei confronti delle altre persone (siano datori di lavoro o colleghi) attraverso l’uso di un linguaggio corretto e responsabile”. 

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