giovedì, marzo 24, 2011

Un nuovo interessantissimo libro da STEFANO RODOTÀ: DIRITTI E LIBERTÀ NELLA STORIA D’ITALIA

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Donzelli editore ha pubblicato il libro di Stefano Rodotà

"Diritti e libertà nella storia d'Italia. Conquiste e conflitti. 1861-2011" (pagg. 166, 15 euro).


Da www.micromegaonline.it  l'estratto del capitolo conclusivo riguardante "la vita, l'etica, i diritti".

 

La fase più recente ha visto emergere un insieme di questioni che, definite inizialmente con il termine «bioetica» e poi più propriamente come «biodiritto», riguardano l'intero arco della vita delle persone.

L'innovazione scientifica e tecnologica è all'origine di questa nuova situazione. Là dove prima vi era solo caso o necessità, dove governavano le leggi di natura, compaiono sempre più ampiamente possibilità di scelta, ad esempio nello stabilire se, come e quando procreare.

Le diverse tecnologie della sopravvivenza creano nuovi dilemmi, pongono il tema del «morire con dignità», che non è l'effetto di una deriva permissiva in cui si perde di vista il valore della vita, bensì la conseguenza della disponibilità di strumenti che consentono un prolungamento della vita là dove in passato la morte sarebbe sicuramente sopravvenuta, ponendo così il problema di come il soggetto interessato possa determinarsi in questa sorta di prolungato morire.

Accanto a tutto questo si manifestano dinamiche sociali che riguardano più direttamente scelte personali, come quelle riguardanti i rapporti di coppia (riconoscere o no, e in quale forma, le unioni di fatto?) e le scelte sessuali (riconoscere o no, e come, i diritti di gay, lesbiche, transessuali, transgender?).

Attraverso l'evidenza delle situazioni concrete emerge il tema ineludibile del governo della vita, della sovranità sul corpo, dell'autodeterminazione come diritto fondamentale d'ogni persona.


Non sono questioni soltanto italiane. Le innovazioni scientifiche e tecnologiche, il mutare dei costumi e delle sensibilità culturali unificano il mondo, nel senso che ovunque devono essere affrontati gli stessi problemi.

Ma perché, in Italia, ciascuno di questi temi divide, fa nascere conflitti che si presentano come insanabili, dà origine a comportamenti che negano libertà e diritti, fa riemergere la prepotenza del potere politico che vuole tornare a impadronirsi della vita delle persone?


Cronaca e storia del quindicennio passato mettono in evidenza soprattutto due fattori. Da una parte, si è avuto un forte attivismo della Chiesa su quelli che sono stati definiti temi «eticamente sensibili», con una radicalità sconosciuta in altri paesi, come la Germania e la Spagna, dove le conferenze episcopali hanno addirittura collaborato, ad esempio, per la soluzione delle questioni di fine vita con il ricorso a strumenti come il testamento biologico, avversati frontalmente in Italia, dove sembrano divenute intoccabili questioni di fede.

Se questo sia avvenuto perché il nostro è il paese dove ha la sede il Vaticano, sì che qui dovrebbero essere mantenute le condizioni per muovere poi verso una più larga «riconquista» del mondo; o se, com'è più probabile, perché in Italia è divenuta più fragile la politica e meno reattiva e più influenzabile la società civile, sì che si sono ampliati gli spazi per gli interventi vaticani che hanno trovato eco diretta e strumentale in forze politiche bisognose di sostegno e legittimazione attraverso il loro presentarsi come «defensores fidei» – sono interrogativi ai quali si può cercare di rispondere attraverso una più diretta analisi di situazioni concrete.


Certo è che si è assistito a dichiarazioni, a pratiche politiche, a interventi legislativi che quanto più si avvicinavano alle richieste della Chiesa tanto più si allontanavano dalla Costituzione. In questo modo è stato messo concretamente in discussione, o apertamente sfidato quasi più che nei tempi dei governi democristiani, quel che la Corte costituzionale ha messo in evidenza con la sentenza n. 203 del 1989: «il principio supremo della laicità dello Stato è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica».


Il caso certo più emblematico è rappresentato dalle vicende che hanno accompagnato la legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40). Una legge fortemente proibizionista, lontana dalle legislazioni in materia degli altri paesi, che ha vietato la fecondazione con seme di donatore e l'accesso alle tecniche procreative della donna sola; ha vietato la creazione di più di tre embrioni, la loro crioconservazione, nella prospettiva, giuridicamente improponibile, di un obbligo della donna a farseli impiantare; ha vietato la ricerca sugli embrioni.

Contro questa legge era stato proposto un referendum abrogativo.

Per evitare che la legge fosse cancellata è scesa esplicitamente in campo la Conferenza episcopale italiana, che però non si è limitata a sostenere il «no» all'abrogazione, ma ha messo a punto una vera e propria strategia politica a sostegno dell'astensione. Poiché, infatti, era possibile che il voto popolare abrogasse la legge, si è preferito puntare sul mancato raggiungimento del quorum necessario per la validità del referendum, visto che proprio l'astensionismo aveva vanificato tutte le consultazioni referendarie degli anni precedenti.

L'obiettivo è stato raggiunto, ma in questo modo è stato offerto un sostegno a una legge di cui, nel 2009, sarebbero stati dichiarati incostituzionali alcuni degli articoli più importanti. Si coglie qui una tensione da tempo presente nella società italiana, con il continuo tentativo di forze politiche, sociali e religiose di non tener conto dell'esistenza della Costituzione.
Due espressioni, infatti, hanno accompagnato in questi anni la discussione pubblica: temi «eticamente sensibili», valori «non negoziabili».

Espressioni assolutamente legittime quando mettono in evidenza una molteplicità di punti di vista, sollecitano il confronto, ne allargano l'orizzonte.

Espressioni ambigue quando lasciano intravvedere un'etica alla quale tutti dovrebbero attenersi.

Espressioni pericolose quando con esse si vuole affermare che un particolare punto di vista possa essere imposto a tutti con leggi che così assumono un indubbio carattere autoritario; e quando la «non negoziabilità» si presenta come un limite alla libera decisione parlamentare, mettendo così in discussione uno degli elementi costitutivi di un sistema democratico.

Proprio la presenza sempre più enfatizzata di queste posizioni ha prodotto una polarizzazione, emersa in modo clamoroso nei due casi che più hanno appassionato l'opinione pubblica.
Il 20 dicembre 2006 muore Piergiorgio Welby, da anni affetto da una distrofia muscolare amiotrofica, a seguito di una interruzione delle terapie, da lui stesso ripetutamente richiesta e posta in essere dal dottor Mario Riccio.

Il 9 febbraio 2010 muore Eluana Englaro, da 17 anni in stato vegetativo permanente, dopo una lunga vicenda giudiziaria, alla fine della quale la Corte di cassazione aveva ricostruito la volontà della giovane donna, contraria al protrarsi di una vita giudicata non più accettabile, autorizzando la sospensione dell'alimentazione e della idratazione forzata.
I comportamenti dei medici saranno ritenuti legittimi in entrambi i casi. Il Consiglio dell'ordine dei medici di Cremona farà cadere le accuse di violazione delle regole deontologiche da parte del dottor Mario Riccio, che sarà prosciolto anche dalla Procura di Roma perché il fatto non costituisce reato. La procura di Udine archivierà la denuncia contro i sanitari che avevano assistito Eluana Englaro nella fase immediatamente precedente la fine della sua vita.

Ma le reazioni al modo in cui quelle due vicende si erano concluse non preludono a una fase di più aperta e serena discussione dei problemi. Al contrario, le posizioni critiche verso il rifiuto delle cure e la libertà di scelta si fanno ancor più radicali. Si contesta la legittimità di chiedere l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione forzata, ritenute non trattamenti terapeutici, ma «sostegni vitali». Si critica la possibilità, ammessa dalla Corte di cassazione, di ricostruire la volontà delle persone in stato vegetativo, o comunque di incapacità, in base a dichiarazioni o stili di vita dai quali emergeva la loro ostilità a rimanere in vita in condizioni ritenute non degne.
Si afferma, in via generale, l'indisponibilità della vita, principio al quale vengono ispirate proposte di legge. Si conferma, in sostanza, la linea aggressiva che, durante la vicenda Englaro, aveva condotto a due sconfitte Parlamento e governo. Il primo aveva sollevato un conflitto tra i poteri dello Stato sostenendo che la Corte di cassazione aveva invaso le competenze delle Camere, tesi seccamente respinta dalla Corte costituzionale. E il governo aveva addirittura deciso di impadronirsi della vita di Eluana con un decreto legge che vanificava la sentenza della Cassazione: un atto sicuramente illegittimo, che violava le competenze dell'ordine giudiziario e che, per questa ragione, è stato bloccato dal presidente della Repubblica con una lettera nella quale comunicava che non avrebbe firmato il decreto.


Ostile o indifferente il Parlamento, divisa l'opinione pubblica, le questioni riguardanti il governo della vita hanno trovato considerazione attenta da parte della magistratura e della Corte costituzionale. In particolare, le sentenze di quest'ultima rappresentano un contributo importantissimo per ricostruire il quadro delle libertà e dei diritti in queste delicatissime materie.

Con la sentenza n. 471 del 1990, la Corte ha affermato «il valore costituzionale dell'inviolabilità della persona costruito come "libertà", nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo».

Nella sentenza n. 438 del 2008, pronunciata mentre erano più brucianti le polemiche sul caso Englaro, è scritto: «la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute».
Siamo di fronte a una decisione che segna in modo netto lo spazio del potere individuale nel governo della vita, la sovranità di ciascuno sul proprio corpo, la centralità del consenso informato: l'autodeterminazione come diritto fondamentale esprime tutto questo.
Il riferimento ineludibile è nell'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute. Qui, dopo aver stabilito che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», si indica un limite generale e invalicabile: «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». È una delle dichiarazioni più forti della nostra Costituzione, una sorta di nuovo habeas corpus,con il quale il moderno sovrano, l'Assemblea costituente, promette ai cittadini che non «metterà la mano» su di loro, sulla loro vita. Quando si giunge al nucleo duro dell'esistenza, alla necessità di rispettare la persona umana in quanto tale, il potere del legislatore deve arrestarsi, siamo di fronte all'indecidibile. Nessuna volontà esterna, fosse pure quella coralmente espressa da tutti i cittadini o da un Parlamento unanime, può prendere il posto di quella dell'interessato.
Se dalla fine della vita si passa al suo inizio, la linea segnata dalla Corte costituzionale è altrettanto netta. Con la sentenza n. 151 del 2009 sono state dichiarate incostituzionali alcune tra le norme più odiose e fortemente simboliche della legge sulla procreazione assistita: quella che imponeva l'unico e contemporaneo impianto degli embrioni, comunque in numero non superiore a tre; e quella che, sempre in relazione all'impianto, non teneva conto della necessità di salvaguardare la salute della donna, violando così un fondamentale diritto della persona. La Corte ricorda di aver ripetutamente posto l'accento «sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte medica; sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali». Le pretese del legislatore-scienziato, che vuol definire che cosa sia un trattamento terapeutico, e del legislatore-medico, che vuol stabilire se e come curare, vengono esplicitamente dichiarate illegittime.


Tra il nascere e il morire vi è un lungo tempo di vita, che le persone devono poter governare seguendo le proprie sensibilità, compiendo le scelte che sentono più congeniali. Per questo, da anni, si discute intorno alla necessità di dare riconoscimento alle unioni di fatto, anche quelle tra persone dello stesso sesso, e in particolare tra il 2006 e il 2008 erano state presentate in Parlamento diverse proposte di legge.
Ma, di nuovo, le resistenze ideologiche hanno reso impossibile una soluzione parlamentare.E, di nuovo, è spettato alla Corte costituzionale indicare il cammino. Investita della questione del matrimonio omosessuale, non ha potuto essa stessa fare una riforma di tale portata, ma ha comunque tratto una conclusione importantissima. Alle persone dello stesso sesso, unite da una convivenza stabile, «spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri». Sono parole impegnative: un «diritto fondamentale» attende il suo pieno riconoscimento, non solo ovviamente nel caso più controverso delle unioni omosessuali, ma per ogni unione di fatto. E la Corte ha aggiunto: «può accadere che, in relazione a ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale».
Una barriera è caduta. Il Parlamento non potrà ricorrere all'argomento, utilizzato in passato, di un presunto obbligo di non creare «contiguità» tra disciplina del matrimonio e disciplina delle unioni di fatto.
Queste indicazioni ci dicono che, seguendo il percorso costituzionale e liberandosi dalla tirannia dei valori non negoziabili, è possibile dare il giusto rilievo alle questioni che riguardano libertà e diritti del vivere, non circoscritte ai soli casi delle profonde e spesso sconvolgenti novità legate alla tecnoscienza. La piena consapevolezza della necessità di seguire questo percorso, tuttavia, non si ritrova neppure in tutte le forze del centro-sinistra, troppe volte divise, deboli e timorose di fronte alle difficili questioni appena ricordate. Di ritardi e omissioni portano anch'esse non piccola responsabilità.


Peraltro, se riconoscere il diritto fondamentale all'auto-determinazione implica che i poteri pubblici non possono pretendere di sostituire la propria volontà a quella delle persone, questo non significa pure che possano disinteressarsi delle condizioni materiali necessarie perché quel diritto possa essere liberamente esercitato.
Compito della Repubblica è «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale», come vuole l'articolo 3 della Costituzione.

Meritano, allora, attenzione le «disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» (legge 15 marzo 2010, n. 38), così come le nuove norme contro la violenza sessuale e gli «atti persecutori», il cosiddetto stalking (legge 23 aprile 2009, n. 38). E, soprattutto, è rilevante l'integrazione dell'articolo 51 della Costituzione, dove si stabilisce che «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» (legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1).

Tuttavia, questi segni di attenzione legislativa per libertà e diritti sono come sempre attesi alla prova della loro attuazione. Le cure palliative e le terapie del dolore esigono formazione del personale e risorse finanziare. La traduzione della norma costituzionale sulle pari opportunità in specifiche regole, ad esempio per la composizione dei consigli di amministrazione, incontra vecchie resistenze e, se pure approvata, rischia di essere concretamente rinviata a tempi lontanissimi.


In questo quadro difficile e contrastato dev'essere segnalato il consolidarsi della normativa sulla protezione dei dati personali (legge 31 dicembre 1996, n. 675; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Anche in questo caso la spinta all'introduzione di una disciplina specifica è venuta dai problemi aperti prima dalle tecnologie elettroniche, poi da biologia e genetica, affrontati dall'Unione europea con la direttiva 95/46. Comunemente indicata come «legge sulla privacy», e per la quale è prevista una Autorità garante, questa normativa ha progressivamente definito la sua funzione come strumento di tutela generale della dignità della persona e del rispetto a essa dovuto, trovando pieno riconoscimento come diritto fondamentale nell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'articolo 16 del Trattato di Lisbona. Una innovazione importante, dal punto di vista culturale e sociale prima ancora che giuridico, un rafforzamento significativo dello «statuto della persona». Ma la cultura della privacy è fragile, le norme alle quali si affida sono sempre esposte a strumentalizzazioni e restrizioni, provenienti soprattutto da imperativi di sicurezza e pressioni di mercato. Le speranze in essa riposte rischiano d'essere deluse senza una convinta e continua attenzione istituzionale, indispensabile per mantenere e rafforzare la fiducia dei cittadini.
Il riferimento alla dignità conferma la necessità di guardare alla vita in tutte le sue sfaccettature, a quella che la Costituzione chiama «esistenza libera e dignitosa».

Queste parole si ritrovano nell'articolo 36 e sono riferite al fatto che la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia appunto quelle modalità di vita. Ma in questi anni proprio questa garanzia è stata sfidata, e talvolta negata, da una logica di mercato che, in nome della produttività e degli imperativi della globalizzazione, prosciuga i diritti e rischia di farci tornare verso quella «gestione industriale degli uomini» che è stato il tratto angosciante dei totalitarismi del Novecento. Viene spezzato il nesso tra lavoro e dignità, davvero con una rinnovata riduzione delle persone a cose, a «oggetti» compatibili con le esigenze della produzione. Dall'esistenza libera e dignitosa si tende a passare a una sorta di «grado zero» dell'esistenza, alla vita precaria come connotato permanente, alla retribuzione come mera soglia di sopravvivenza, come garanzia solo del «salario minimo biologico».


In questo loro continuo sfaccettarsi, la vita e i suoi diritti incontrano i luoghi dove si svolge l'esistenza. Qui sono continuati, e ancor più diffusi, l'imprevidenza, lo scriteriato consumo del suolo, la distruzione del paesaggio, il degrado dell'ambiente. Interessi particolari, egoismi, illegalità hanno finito con l'essere incentivati dal permanere della pratica dei condoni (legge n. 326 del 2003) e da una cieca logica proprietaria, riassunti nello slogan «padroni in casa propria», che non allude alla giusta eliminazione di inutili passaggi burocratici, ma a nuove norme affidate alle regioni che consentono soprattutto di aumentare la volumetria degli edifici. Ha scritto Salvatore Settis che «una serie di indiscriminate "semplificazioni" colpiscono e minano non solo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma persino le norme antisismiche, invitando in sostanza i costruttori a eluderle, e le Regioni a sostituire ogni garanzia preventiva con "controlli successivi alla costruzione, anche con metodi a campione"» (Settis 2010, p. 25).
Così non viene soltanto abbandonata la tutela di paesaggio, territorio, ambiente, che trova solido fondamento nell'articolo 9 della Costituzione. Vengono messi a rischio diritti fondamentali delle persone: il diritto alla salute, che comprende quello di vivere in un ambiente salubre; lo stesso diritto alla vita, cancellato per le vittime di frane, alluvioni e crolli, determinati non da un cieco destino, ma dalla deliberata incuria degli uomini.


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