venerdì, giugno 01, 2007

crediti scolastici e religione

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato invece di recepire l'ordinanza del TAR Lazio che sospendeva l'art. 8, parr. 13-14, dell'Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 perché "sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può a nessun titolo, concorrere alla formazione del "credito scolastico" di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono nél'insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive" (Ord.TAR Lazio n. 2048 del 24 maggio 2007).

Il Ministro Fioroni ha cercato di introdurre surrettiziamente l'ora di religione fra le materie che concorrono a pieno titolo a formare la valutazione degli studenti per gli esami di Stato.

Questo determina una situazione di discriminazione e disparità fra gli studenti che si avvolgono e quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, senza poter o voler usufruire di attività alternative.

Come ha infatti stabilito la Corte Costituzionale con le sentenze 203/89 e 13/91 gli studenti che non si avvalgono dell'IRC non possono essere sottoposti ad alcun obbligo alternativo.

L'O.M. viola così l'art. 310, co. 3, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. 297/94) ed il principio supremo di laicità stabilito dalla Costituzione.

Il TAR Lazio, sebbene solo con un provvedimento cautelare, aveva esaminato e accolto l'istanza di sospensione dell'Ordinanza Ministeriale.

Il Presidente della Sesta sezione del Consiglio di Stato, ha annullato provvisoriamente (sino al giorno successivo agli scrutini!!!), senza contraddittorio e senza motivazione, l'ordinanza cautelare del TAR, impedendo così che gli scrutini stessi possano avvenire nel rispetto della legge e della Costituzione.

Nell'attuale situazione gli scrutini si svolgeranno secondo la volontà del Ministro, ma il successivo pronunciamento nel merito del TAR Lazio, che deve ancora avvenire, con molta probabilità ne porrà in dubbio l'esito annullando la parte impugnata dell'Ordinanza Ministeriale.

Si verificherebbe così una situazione di incertezza giuridica sul corso esugli esiti degli esami di Stato, la cui responsabilità non potrà che ricadere sul Governo.

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